Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 338/1979Art. 26
D.P.R. 338/1979

Art. 26 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/26parte di D.P.R. 338/1979
Art. 26. L'art. 54-sexies introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, e' sostituito dal seguente: "Nel decreto di concessione della licenza vengono determinate la durata, le modalita' per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali, eventualmente, e' subordinata la concessione. La misura e le modalita' di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentata ai sensi dell'art. 54-quater, sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo. Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo comma. La licenza e' revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalita' prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa, conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario. La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati e' effettuata a cura dell'Ufficio centrale brevetti. Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 338/1979 · fonte Normattiva ↗

← Art. 25 Art. 27 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.