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D.P.R. 338/1979

Art. 13 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/13parte di D.P.R. 338/1979
Art. 13. L'art. 27 e' sostituito dal seguente: "Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente decreto puo' presentare una domanda di brevetto. Avanti all'Ufficio centrale brevetti si presume che il richiedente sia titolare del diritto al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo".

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