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D.P.R. 64/1977

Art. 37 — Termine per la richiesta di condono di penalita' o di pagamento di interessi Le azioni, diritti o ragioni per…

ELI /it/dpr/1977/01/08/64/art/37parte di D.P.R. 64/1977
Art. 37. Termine per la richiesta di condono di penalita' o di pagamento di interessi Le azioni, diritti o ragioni per restituzione di multe inflitte in dipendenza dei patti contrattuali o per pagamento di interessi che fossero dovuti a termini dell'art. 34, s'intendono decaduti ove non siano esercitati entro sei mesi dalla data di ammissione a pagamento del mandato di saldo o da quella in cui l'amministrazione abbia respinto il ricorso dell'appaltatore.

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