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D.P.R. 64/1977

Art. 16 — Cessione di crediti E' pure vietata, giusta l'art

ELI /it/dpr/1977/01/08/64/art/16parte di D.P.R. 64/1977
Art. 16. Cessione di crediti E' pure vietata, giusta l'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato E) sul contenzioso amministrativo, qualunque cessione di credito dell'appaltatore verso l'amministrazione senza il consenso di questa. L'appaltatore stesso dovra' far tenere all'amministrazione copia legale dell'atto di cessione, la quale, pero', non potra' avere effetto se non dopo l'approvazione debitamente notificata.

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