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D.P.R. 902/1976

Art. 8 — Agevolazioni nei restanti territori dell'Italia centro-settentrionale Alle imprese con capitale investito non…

ELI /it/dpr/1976/11/09/902/art/8parte di D.P.R. 902/1976
Art. 8. Agevolazioni nei restanti territori dell'Italia centro-settentrionale Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di ammodernamento che comportino investimenti globali non superiori a 2 miliardi di lire nelle restanti aree del centro-nord che non risultino insufficientemente sviluppate, il tasso di interesse e' fissato nella misura del 60% del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa. La misura del finanziamento agevolato e' pari al 50% dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40% di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa. La durata massima del finanziamento agevolato e' fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a tre anni.

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