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D.P.R. 902/1976

Art. 6 — Agevolazioni per le aree insufficientemente sviluppate dell'Italia settentrionale Alle imprese con capitale i…

ELI /it/dpr/1976/11/09/902/art/6parte di D.P.R. 902/1976
Art. 6. Agevolazioni per le aree insufficientemente sviluppate dell'Italia settentrionale Alle imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 3 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate del centro-nord non comprese nel precedente articolo, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso di interesse per il credito agevolato, concesso ai sensi del presente decreto, e' fissato nella misura del 60% del tasso di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa; la misura del finanziamento agevolato e' pari al 60% dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40% di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attivita' dell'impresa. La durata del finanziamento agevolato e' fissata in 10 anni comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.

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