D.P.R. 902/1976
Art. 25 — Onere finanziario Il fondo di cui all'art
Art. 25. Onere finanziario Il fondo di cui all'art. 1 e' costituito: a) dalla somma complessiva di lire 3.200 miliardi cosi' ripartita: per gli interventi nei territori meridionali, lire 2.080 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1976; di lire 65 miliardi nell'anno finanziario 1977; di lire 135 miliardi nell'anno finanziario 1978; di lire 173 miliardi negli anni finanziari dal 1979 al 1986; di lire 133 miliardi nell'anno finanziario 1987; di lire 93 miliardi nel l'anno finanziario 1988; di lire 70 miliardi negli anni finanziari 1989 e 1990; di lire 57 miliardi nell'anno finanziario 1991; di lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1992; di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1993; per gli interventi nel restante territorio nazionale, lire 1.120 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1976; di lire 35 miliardi nell'anno finanziario 1977; di lire 120 miliardi nell'anno finanziario 1978; di lire 164 miliardi nell'anno finanziario 1979; di lire 130 miliardi nell'anno finanziario 1980; di lire 106 miliardi nell'anno finanziario 1981; di lire 93 miliardi negli anni finanziari dal 1982 al 1986; di lire 62 miliardi nell'anno finanziario 1987; di lire 31 miliardi nell'anno finanziario 1988; b) dalle somme di cui al secondo comma dell'art. 1. Con decreto del Ministro per il tesoro possono essere apportate variazioni compensative nell'ambito di ciascuna delle suddette ripartizioni annuali. Le annualita' relative agli impegni assunti a carico delle dotazioni di cui al primo comma fanno carico interamente alle dotazioni stesse. Le somme non erogate nei singoli esercizi sono utilizzate negli esercizi successivi.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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