D.P.R. 902/1976
Art. 17 — Determinazione del capitale investito Il capitale investito nelle imprese operanti nel centro-nord e gli inve…
Art. 17. Determinazione del capitale investito Il capitale investito nelle imprese operanti nel centro-nord e gli investimenti in impianti fissi negli stabilimenti insediati nel Mezzogiorno, da valutare per la concessione del credito agevolato ai sensi degli articoli precedenti, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformita' della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle rivalutazioni per conguaglio monetario. Tale accertamento sara' effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare, delle scritture della contabilita' delle imprese all'inizio della realizzazione del programma di investimento oggetto del credito agevolato.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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