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D.P.R. 902/1976

Art. 12 — Soggetti beneficiari Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti indust…

ELI /it/dpr/1976/11/09/902/art/12parte di D.P.R. 902/1976
Art. 12. Soggetti beneficiari Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti in impianti fissi non superiori a 15 miliardi di lire, ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti sino al raggiungimento tra investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario e nuovi investimenti, dell'importo di 15 miliardi di lire, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, e' fissato nella misura del 30% del tasso di riferimento. Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato di cui al presente decreto soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al primo comma, dell'importo di 15 miliardi di investimenti fissi. Le stesse agevolazioni sono concedibili anche ai centri di ricerca di cui all'art. 13 della legge 2 maggio 1976, n. 183. Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno: a) e' autorizzata a concedere a tutti gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato; b) ha facolta' di concedere su loro richiesta e limitatamente agli istituti speciali di credito meridionali Isveimer, Irfis e Cis, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria. La misura del finanziamento a tasso agevolato e' fissata nel 40% dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40% di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attivita' dell'impresa. La durata massima del finanziamento e' fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni. L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, non puo' superare il limite del 70% della spesa prevista per gli investimenti fissi. Tale limite e' elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi quarto e quinto del citato art. 10.

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