D.P.R. 974/1975
Art. 25 — Il presente decreto entrera' in vigore dopo 180 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi…
Art. 25. Il presente decreto entrera' in vigore dopo 180 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanita', saranno emanate le norme tecniche ed amministrative di esecuzione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 455/11 — Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della conautoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 3) l'abrogazione dell'art. 25.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha confermato (con l'art. 246, comma 1, lettera l) l'abrogazione dell'art. 25.
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