D.P.R. 974/1975
Art. 21 — Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile e dei ricorsi alla commissione di cui all'art
Art. 21. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile e dei ricorsi alla commissione di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per nuove varieta' vegetali, deve essere comunicata, oltre che all'ufficio centrale brevetti, anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste a cura di chi promuove il giudizio. Ove non sia provveduto, l'autorita' giudiziaria e la commissione suddetta, in qualunque stadio del giudizio, prima di decidere nel merito, dispongono che tale comunicazione venga fatta.
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Abroga · 2
- D.lgs 455/11 — Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della conautoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 3) l'abrogazione dell'art. 21.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha confermato (con l'art. 246, comma 1, lettera l) l'abrogazione dell'art. 21.
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