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D.P.R. 602/1973

Art. 91 — Espropriazione di navi e aeromobili All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo t…

ELI /it/dpr/1973/09/29/602/art/91parte di D.P.R. 602/1973
Art. 91. Espropriazione di navi e aeromobili All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull'espropriazione immobiliare il termine ad adempiere fissato nell'avviso di mora e' ridotto a ventiquattro ore. La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalita' previste dal codice della navigazione per il pignoramento. Il prezzo base dell'incanto e' determinato dal pretore sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano. Non e' applicabile l'art. 87 del presente decreto.

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