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D.P.R. 602/1973

Art. 52 — Opposizione di terzi L'opposizione prevista dall'art

ELI /it/dpr/1973/09/29/602/art/52parte di D.P.R. 602/1973
Art. 52. Opposizione di terzi L'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto. L'opposizione non puo' essere proposta: a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore; b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato, sempreche' non si tratti di beni costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta.

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