D.P.R. 602/1973
Art. 25 — Cartella di pagamento Gli esattori, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successi…
Art. 25. Cartella di pagamento Gli esattori, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare al contribuente la cartella di pagamento. La cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa imposta, l'importo dei versamenti di acconto eseguiti ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), le somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta nonche' per interessi, sopratasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del ruolo, la data di consegna di esso all'esattore e ogni altro elemento in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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- D.L. 223/07 — Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183, relativo alla G.U. 11/8/2006, n. 186), ha disposto (con l'art. 37, comma 40) la modifica dell'art. 25, comma 1, lettera …
- D.L. 34/05 — Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' autoritativoha disposto (con l'art. 157, comma 3) la modifica dell'art. 25, comma 1, lettere a) e b).
- D.L. 41/03 — Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, dautoritativoha disposto (con l'art. 5, commi 8 e 9) la modifica dell'art. 25, comma 1, lettera a).
- L. 449/12 — Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.autoritativoha disposto (con l'art. 24, comma 4) la modifica dell'art. 25.
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