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D.P.R. 600/1973

Art. 62 — Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche La rappresentanza dei soggetti diversi dalle person…

ELI /it/dpr/1973/09/29/600/art/62parte di D.P.R. 600/1973
Art. 62. Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, e' attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.

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