D.P.R. 600/1973
Art. 6 — Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo ed equiparate Le societa' semplici, in nome collett…
Art. 6. Dichiarazione delle societa' semplici, in nome collettivo ed equiparate Le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le societa' ed associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o associati. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo e terzo comma dell'art. 4. Alla dichiarazione devono essere uniti gli allegati di cui al primo e al secondo comma dell'art. 5 e l'elenco nominativo dei soci o associati con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e della quota di partecipazione agli utili. Le societa' semplici e le societa' o associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto.
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- D.lgs 241/07 — Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazautoritativoha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 6.
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