D.P.R. 600/1973
Art. 53 — Altre violazioni Sono punite con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila:
Art. 53. Altre violazioni Sono punite con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila: 1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell'art. 32 o l'invio di tali comunicazioni con i dati incompleti o non veritieri; 2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) dell'art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere; 3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo; 4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 471/12 — Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di iautoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 53.
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