D.P.R. 600/1973
Art. 31 — Attribuzioni degli uffici delle imposte Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai …
Art. 31. Attribuzioni degli uffici delle imposte Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa e' stata o avrebbe dovuto essere presentata.
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- D.L. 50/04 — Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti terrautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), ha disposto (con l'art. 59, comma 2) l'introduzione dell'art. 31-quater.
- D.L. 18/03 — Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economicoautoritativoha disposto (con l'art. 67, comma 1) la modifica dell'art. 31-ter.
- D.lgs 147/09 — Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle impautoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 2) l'introduzione dell'art. 31-ter; (con l'art. 1, comma 3) la modifica dell'art. 31-ter.
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