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D.P.R. 156/1973

Art. 89 — Pagamento delle somme gravanti i pacchi All'atto del ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/89parte di D.P.R. 156/1973
Art. 89. Pagamento delle somme gravanti i pacchi All'atto del ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali e tutte le altre imposte nonche' le tasse e sopratasse di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati. I mittenti hanno facolta' di assumere a loro carico il pagamento di tulle le somme gravanti gli oggetti da loro spediti. Il regolamento determina le modalita' e le condizioni per l'esercizio di tale facolta'.

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