Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 156/1973Art. 8
D.P.R. 156/1973

Art. 8 — Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni internazionali Le tariffe per i servizi p…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/8parte di D.P.R. 156/1973
Art. 8. Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni internazionali Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate. Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe per i servizi internazionali di telecomunicazioni per la quota-parte terminale o di transito.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 156/1973 · fonte Normattiva ↗

← Art. 7 Art. 9 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.