D.P.R. 156/1973
Art. 79 — Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici Sanzioni Gli esercenti i servizi automobilist…
Art. 79. Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici Sanzioni Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da L. 1000 a L. 300.000.
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