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D.P.R. 156/1973

Art. 77 — Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici Il trasporto de…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/77parte di D.P.R. 156/1973
Art. 77. Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facolta' all'Amministrazione di fruire anche dell'eccedenza di disponibilita' di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.

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