D.P.R. 156/1973
Art. 74 — Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie pri…
Art. 74. Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private - Canone postale - Cartella d'oneri. L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato. I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di L. 9000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso. Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per piu' di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico e' elevato a L. 18.000.
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