Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 156/1973Art. 66
D.P.R. 156/1973

Art. 66 — Facolta' di aprire i pacchi postali - Applicazione delle imposte L'Amministrazione ha facolta' di aprire i pa…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/66parte di D.P.R. 156/1973
Art. 66. Facolta' di aprire i pacchi postali - Applicazione delle imposte L'Amministrazione ha facolta' di aprire i pacchi postali, con le modalita' stabilite dal regolamento per accertare l'esattezza della dichiarazione del contenuto o le deficienze od avarie e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta. L'Amministrazione postale, d'intesa con quella doganale, puo' procedere, altresi', all'apertura dei pacchi postali di estera provenienza per verificarne il contenuto al fine dell'applicazione dei diritti doganali e dell'osservanza di norme e condizioni richieste per l'importazione di particolari merci.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 156/1973 · fonte Normattiva ↗

← Art. 65 Art. 67 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.