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D.P.R. 156/1973

Art. 46 — Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare Salvo le eccezion…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/46parte di D.P.R. 156/1973
Art. 46. Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare Salvo le eccezioni previste dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto e' stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere. L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso e' punita con l'ammenda da L. 800 a L. 8000.

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