D.P.R. 156/1973
Art. 46 — Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare Salvo le eccezion…
Art. 46. Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare Salvo le eccezioni previste dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto e' stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere. L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso e' punita con l'ammenda da L. 800 a L. 8000.
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