D.P.R. 156/1973
Art. 44 — Francatura delle corrispondenze Tutte le corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle carte mano…
Art. 44. Francatura delle corrispondenze Tutte le corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle carte manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate per intero dal mittente. Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte, spedite in via ordinaria, non francate o francate insufficientemente, sono assoggettate ad una tassa doppia dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario. Le altre corrispondenze non hanno corso.
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