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D.P.R. 156/1973

Art. 40 — Tutela dell'appellativo di "postale" Nessuna impresa di trasporti puo' assumere l'appellativo di "postale" od…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/40parte di D.P.R. 156/1973
Art. 40. Tutela dell'appellativo di "postale" Nessuna impresa di trasporti puo' assumere l'appellativo di "postale" od altro equivalente. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 8000 a L. 200.000.

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