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D.P.R. 156/1973

Art. 377 — Impianto di un apparecchio radiotelefonico su navi da pesca Le navi destinate alla pesca marittima di stazza …

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/377parte di D.P.R. 156/1973
Art. 377. Impianto di un apparecchio radiotelefonico su navi da pesca Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 30 tonnellate devono essere munite, salvo che non siano gia' dotate di impianto radiotelegrafico, di un impianto radiotelefonico rispondente alle norme tecniche vigenti.

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