D.P.R. 156/1973
Art. 352 — Servizio radioelettrico mobile marittimo Il servizio radioelettrico mobile marittimo e' un servizio effettuat…
Art. 352. Servizio radioelettrico mobile marittimo Il servizio radioelettrico mobile marittimo e' un servizio effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio.
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