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D.P.R. 156/1973

Art. 339 — Obblighi dei rivenditori I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono appl…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/339parte di D.P.R. 156/1973
Art. 339. Obblighi dei rivenditori I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non puo' essere impiegato senza la concessione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tranne che non si tratti degli apparecchi di cui al precedente art. 338.

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