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D.P.R. 156/1973

Art. 32 — Esclusivita' dello Stato per la fabbricazione delle carte valori E' riservata allo Stato la fabbricazione del…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/32parte di D.P.R. 156/1973
Art. 32. Esclusivita' dello Stato per la fabbricazione delle carte valori E' riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici. Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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