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D.P.R. 156/1973

Art. 311 — Tariffe per il servizio commissioni La tariffa da corrispondersi per le commissioni per telefono e' stabilita…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/311parte di D.P.R. 156/1973
Art. 311. Tariffe per il servizio commissioni La tariffa da corrispondersi per le commissioni per telefono e' stabilita con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio d'amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro. Quando la commissione impegni contemporaneamente tratti di linee interurbane statali e dei concessionari, nulla sara' a questi ultimi dovuto per l'impiego delle loro linee. Spetta, invece, al concessionario una percentuale per il servizio di accettazione nella misura da stabilirsi nei modi sopra indicati.

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