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D.P.R. 156/1973

Art. 295 — Utilizzazione di circuiti telefonici diretti Chiunque puo' chiedere l'uso di un collegamento telefonico diret…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/295parte di D.P.R. 156/1973
Art. 295. Utilizzazione di circuiti telefonici diretti Chiunque puo' chiedere l'uso di un collegamento telefonico diretto punto a punto per effettuare conversazioni telefoniche fra due sedi di sua pertinenza ubicate nella stessa rete urbana o in reti urbane diverse. Il collegamento telefonico diretto punto a punto puo' essere richiesto anche fra due sedi di pertinenza di due soggetti diversi. Il collegamento telefonico diretto punto a punto puo' essere dato in uso compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio sulla rete a commutazione.

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