Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 156/1973Art. 281
D.P.R. 156/1973

Art. 281 — Definizione e limiti della rete urbana La rete urbana comprende di regola il territorio di un solo comune e p…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/281parte di D.P.R. 156/1973
Art. 281. Definizione e limiti della rete urbana La rete urbana comprende di regola il territorio di un solo comune e puo' estendersi entro un raggio massimo di 10 km. dal centro. Per comprendere nella rete urbana territori di comuni diversi, ovvero per estenderla oltre il raggio di 10 km., occorre che il concessionario ottenga l'autorizzazione dell'Amministrazione. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha la facolta' di imporre al concessionario di servizi telefonici ad uso pubblico l'obbligo della istituzione di reti urbane quando ricorrano speciali condizioni da determinarsi negli atti di concessione.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 156/1973 · fonte Normattiva ↗

← Art. 280 Art. 282 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.