D.P.R. 156/1973
Art. 27 — Servizi espletati dall'Amministrazione postale L'Amministrazione esercita i seguenti servizi: a) raccolta, tr…
Art. 27. Servizi espletati dall'Amministrazione postale L'Amministrazione esercita i seguenti servizi: a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze; b) trasporto e distribuzione dei picchi. L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
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