D.P.R. 156/1973
Art. 264 — Deposito cauzionale Gli utenti di cui al precedente art
Art. 264. Deposito cauzionale Gli utenti di cui al precedente art. 261 devono costituire, per ogni sede operativa cui si riferisce la concessione, un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti. Per utilizzazioni di durata inferiore a 90 giorni puo' essere accordato l'esonero dall'obbligo di costituire il deposito stesso. Sono in ogni caso esonerati dal predetto obbligo le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132.
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