D.P.R. 156/1973
Art. 255 — Tasse terminali e di transito italiane per le comunicazioni internazionali Le tasse generali italiane termina…
Art. 255. Tasse terminali e di transito italiane per le comunicazioni internazionali Le tasse generali italiane terminali e di transito per le comunicazioni internazionali sono stabilite, a norma del precedente art. 8, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, in base alle convenzioni internazionali o ad accordi con le amministrazioni interessate.
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