D.P.R. 156/1973
Art. 238 — Divieto di imporre altri oneri Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono …
Art. 238. Divieto di imporre altri oneri Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono imporre per l'impianto o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.
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