Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 156/1973Art. 238
D.P.R. 156/1973

Art. 238 — Divieto di imporre altri oneri Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono …

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/238parte di D.P.R. 156/1973
Art. 238. Divieto di imporre altri oneri Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province ed i comuni non possono imporre per l'impianto o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 156/1973 · fonte Normattiva ↗

← Art. 237 Art. 239 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.