D.P.R. 156/1973
Art. 23 — Danneggiamento Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di teleco…
Art. 23. Danneggiamento Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazioni od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti e' punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.
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