D.P.R. 156/1973
Art. 200 — Collaudo degli impianti di telecomunicazioni E' in facolta' dell'Amministrazione di procedere, a spese del co…
Art. 200. Collaudo degli impianti di telecomunicazioni E' in facolta' dell'Amministrazione di procedere, a spese del concessionario, al collaudo degli impianti inerenti i servizi di telecomunicazioni. Il collaudo non esonera il concessionario da eventuali responsabilita'.
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