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D.P.R. 156/1973

Art. 190 — Estinzione della concessione La durata della concessione e' stabilita nel provvedimento che l'accorda

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/190parte di D.P.R. 156/1973
Art. 190. Estinzione della concessione La durata della concessione e' stabilita nel provvedimento che l'accorda. La concessione si estingue, oltre che per scadenza del termine: 1) per decadenza, per revoca o per riscatto; 2) per morte o per sopravvenuta incapacita' legale del concessionario, o, nei casi di persona giuridica, quando essa perda la personalita' giuridica; 3) per perdita della cittadinanza italiana o, nei casi di persona giuridica, per perdita della nazionalita' italiana, nei casi in cui sono richiesti tali requisiti; 4) per fallimento.

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