D.P.R. 156/1973
Art. 185 — Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni Gli impianti di telecomunicazioni, eccettuati que…
Art. 185. Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni Gli impianti di telecomunicazioni, eccettuati quelli cui si riferiscono il secondo comma dell'art. 183 ed il quarto e quinto comma dell'art. 184, non possono essere eseguiti se i relativi progetti non siano stati preventivamente approvati dall'Amministrazione, salvo che non sia diversamente stabilito nel regolamento. Per gli impianti delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei concessionari ad uso pubblico, nel regolamento o negli atti di concessione sono stabiliti i casi in cui occorre la preventiva approvazione dei progetti. Rimangono ferme le autorizzazioni amministrative e le prescrizioni previste da leggi speciali. L'approvazione del progetto importa dichiarazione di pubblica utilita', nei casi e nella forma previsti dall'art. 231 del presente decreto.
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