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D.P.R. 156/1973

Art. 168 — Prescrizione del credito dei libretti Sono prescritti a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/168parte di D.P.R. 156/1973
Art. 168. Prescrizione del credito dei libretti Sono prescritti a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei libretti con il decorso: a) di un anno, quando non siano superiori a lire cento fra capitale e interessi; b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire mille tra capitale e interessi; c) di trenta anni, quando si tratti di credito superiore a lire mille tra capitale e interessi. I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato. Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non e' valida ad interrompere il corso della prescrizione. Per i libretti appartenenti a minori, i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore eta'.

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