D.P.R. 156/1973
Art. 15 — Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie E' …
Art. 15. Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie E' vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali e telegrafiche, nonche' riduzioni delle medesime ed agevolazioni tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente decreto.
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