D.P.R. 156/1973
Art. 117 — Facolta' dei committenti E' consentito ai mittenti, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, di ritira…
Art. 117. Facolta' dei committenti E' consentito ai mittenti, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, di ritirare i titoli spediti, di sospendere il protesto domandato e di autorizzare l'accettazione di acconti, anche se precedentemente esclusa.
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