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D.P.R. 156/1973

Art. 109 — Vaglia di servizio Per la trasmissione di fondi nell'interesse dei servizi, cui provvede l'Amministrazione de…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/109parte di D.P.R. 156/1973
Art. 109. Vaglia di servizio Per la trasmissione di fondi nell'interesse dei servizi, cui provvede l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' per il pagamento di somme dovute a terzi dalla Amministrazione, gli uffici emettono vaglia in esenzione di tassa (vaglia di servizio). L'uso del vaglia di servizio puo' essere consentito all'Azienda di Stato che esercita i servizi telefonici. La convenzione, che regola i rapporti fra essa e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, prevista dall'art. 34 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, determina le modalita' e le condizioni della concessione.

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