D.P.R. 156/1973
Art. 103 — Risarcimento in dipendenza di danni nei servizi di bancoposta I risarcimenti agli aventi diritto, in dipenden…
Art. 103. Risarcimento in dipendenza di danni nei servizi di bancoposta I risarcimenti agli aventi diritto, in dipendenza di danni nei servizi di bancoposta, sono effettuati dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal magistrato penale o civile. E', tuttavia, facolta' dell'Amministrazione disporre il risarcimento del danno anche prima della definizione del procedimento penale o civile nei casi in cui questo risulti provato dalla inchiesta amministrativa. L'Amministrazione dispone senz'altro il risarcimento dei danni che risultino accertati dall'inchiesta amministrativa, qualora l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata a causa della morte del colpevole o per altro motivo. Se il danno concerne il servizio dei risparmi, l'Amministrazione deve accertare che gli interessati non abbiano perduto il diritto al risarcimento per l'inosservanza degli obblighi imposti agli utenti dal presente decreto.
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