D.P.R. 633/1972
Art. 8 — Cessioni all'esportazione e operazioni assimilate Costituiscono cessioni all'esportazione le cessioni eseguit…
Art. 8. Cessioni all'esportazione e operazioni assimilate Costituiscono cessioni all'esportazione le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni, a cura o a nome del cedente, all'estero o comunque fuori del territorio doganale. Le cessioni di beni destinati ad essere esportati dal cessionario nello stato originario non sono soggette all'imposta a condizione che l'esportazione avvenga nel termine di sei mesi e risulti da un duplicato della fattura vidimato dall'ufficio doganale. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esportatori abituali possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilita' del cessionario o committente, nei limiti dello ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni fatte dal medesimo nell'anno solare precedente. E' considerato esportatore abituale chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo superiore rispettivamente al quaranta o al trenta per cento del volume di affari, determinato a norma dell'art. 20. I contribuenti che intendono avvalersi della qualita' di esportatore abituale devono darne comunicazione scritta al Ministero delle finanze entro il 31 gennaio, indicando il volume d'affari dell'anno o del triennio precedente e l'ammontare dei ricavi derivanti dalle esportazioni effettuate nel periodo stesso. Sono assimilate alle cessioni all'esportazione le cessioni di navi, le cessioni di aeromobili ad imprese di navigazione aerea o ad amministrazioni statali e le cessioni ad imprese di navigazione marittima o aerea o ad amministrazioni statali di beni destinati a dotazione o provvista di bordo delle navi o degli aeromobili. Per gli acquisti fatti dal cedente si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma. Le prestazioni di servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, allestimento e arredamento delle navi e degli aeromobili e dei loro apparati motori, ivi compreso l'uso dei bacini di carenaggio, nonche' le cessioni di beni destinati ad essere impiegati in tali lavori dall'acquirente o per suo conto, non sono soggette all'imposta a condizione che i lavori risultino effettivamente eseguiti nel termine di un anno, prorogabile per giustificati motivi.
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- L. 167/11 — Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Iautoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1) l'introduzione della lettera b-bis) all'art. 8, comma 1.
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