D.P.R. 633/1972
Art. 72 — Trattati e accordi internazionali Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente…
Art. 72. Trattati e accordi internazionali Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali e agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Le importazioni effettuate da detti comandi, quartieri generali e organismi nell'esercizio delle proprie funzioni non sono soggette all'imposta.
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- D.L. 146/10 — Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenzautoritativoconvertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301) ha disposto (con l'art. 5, commi 15-bis e 15-ter) la modifica dell'art. 72, comma 1, lettera c-bis).
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