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D.P.R. 633/1972

Art. 65 — Obblighi dei pubblici ufficiali E' vietato ai giudici, agli arbitri, ai notai, agli impiegati delle pubbliche…

ELI /it/dpr/1972/10/26/633/art/65parte di D.P.R. 633/1972
Art. 65. Obblighi dei pubblici ufficiali E' vietato ai giudici, agli arbitri, ai notai, agli impiegati delle pubbliche amministrazioni e agli altri pubblici ufficiali di ricevere, in ragione del loro ufficio, fatture emesse dai soggetti di cui agli articoli 4 e 5 se coloro che le presentano o le esibiscono non abbiano provato di averne inviato copia al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

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